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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

57278
Stato 29 occorrenze
  • 1986
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. I compensi in misura fissa spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l'oggetto sociale, sono

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Le somme versate alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le

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opera nell'impresa come occupazione prevalente, spetta anche alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel

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4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e

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collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti, né la riduzione dei debiti

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice

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3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita

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5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti

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2. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle

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primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o

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3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita

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giuridiche; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato

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liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito

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3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 è diminuita dei

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. Il reddito delle imprese familiari è assunto al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori; b) per le società in nome collettivo e in

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2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra

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previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte

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collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi

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1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in

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